Incentivi fiscali



Detrazioni fiscali, incentivi per l'efficienza energetica e Conto Termico 2023

Superbonus 110% e 90%, Ecobonus, Bonus Casa e Conto Termico



Detrazione del 65% e 50% di IRPEF e IRES per specifici interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Detrazioni Irpef del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria (condomini e parti comuni di edifici) e straordinaria (singole unità immobiliari).


E' un contributo statale che incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Detrazione potenziata dell’imposta lorda per specifici interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023.

Detrazione Ecobonus 65% e 50%

Chi può chiedere l'Ecobonus


Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione , di installare pannelli solari  o di sostituire impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia , sono previste detrazioni fiscali.

I contribuenti che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, possono accedere ad una detrazione delle spese sostenute dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires), il cosiddetto Ecobonus.

L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.


Cosa dice la legge


Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Confermata la detrazione Irpef e Ires per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% con efficacia fino al 31 dicembre 2024.

Sospesa la facoltà dei contribuenti di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

Se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, vengono abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.

Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’ecobonus.

La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”). Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:

  • opere in edilizia libera
  • interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio

Attenzione!

Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2007 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.



Importi massimi detraibili con Ecobonus


Importi massimi detraibili per tipologia di intervento:

  • Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro.
  • Caldaie a condensazione: 30.000 euro
  • Pompe di calore ad alta efficienza: 30.000 euro

Documentazione da inviare all’ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.


Documentazione da conservare


In caso di impianti di potenza utile nominale non superiore a 100 kW:

  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
  • Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
  • Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
  • Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
  • Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
  • Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).”

Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

  • Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.)

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico".


Documentazione da inviare all'ENEA


Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.



Bonus Casa 50%

Documentazione e procedura


I contribuenti che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono accedere ad una detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il cosiddetto Bonus Casa.

Si possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), DPR 917/1986).

Sospesa la facoltà dei contribuenti di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”). Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:

  • opere in edilizia libera
  • interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.


Come fare?


Per fruire del bonus casa 50% è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del soggetto che paga
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.


Documentazione da conservare


Alla fine della trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori effettuati, attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it, l’utente procede alla stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie".


Conto Termico 2.0


Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche Amministrazioni, ma anche imprese e privati, che possono accedere a fondi per 900 milioni di euro annui.

Il Conto Termico è un contributo statale e non può eccedere il 65% della spesa ammissibile sostenuta.

I soggetti privati intesi, ad esempio, come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa, possono accedere al Conto Termico per:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti beneficiari dell’incentivo o tramite una ESCo (Energy Service Company). Se si utilizza l’ausilio di una ESCo le Pubbliche Amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica mentre i soggetti privati dovranno sottoscrivere un contratto di servizio energia.


Superbonus 110% e 90%

Detrazione potenziata per riqualificazione energetica

La Legge di Bilancio 2023 conferma quanto introdotto dal D.L. Aiuti quater (D.L. 18 novembre 2022, n. 176), ovvero:

  • la possibilità di accedere al Superbonus con aliquota ridotta dal 110% al 90% per lavori eseguiti su abitazioni unifamiliari o villette, ma a condizione che l'immobile sia adibito a prima casa e che il reddito del contribuente, applicando un meccanismo di quoziente familiare, sia pari al massimo a 15.000 € aumentato dell’indice familiare.
  • la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% sia per i condomìni che per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

 

Si avrà invece ancora diritto a mantenere l’aliquota al 110% in caso di:

  • interventi effettuati dai proprietari o comproprietari di immobili fino a quattro appartamenti, per i quali alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus);
  • interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24 novembre 2022 e la CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata la domanda per l'acquisizione del titolo abilitativo.

NB: per gli interventi condominiali viene introdotto l’obbligo per l’amministratore, o del rappresentante dei condomini per i mini-condomini, di autocertificare la data della delibera dell’assemblea.Tabella di aggiornamento Superbonus

Guarda la tabella che riassume gli aggiornamenti per usufruire del Superbonus: tipo di immobile, requisiti, aliquota.


Chi può fruire del Superbonus?

✓ I condomìni

✓ Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due)

✓ Gli Istituti autonomi case popolari (IACP)

✓ Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

✓ Il terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)

✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


Quali tipologie di immobili possono fruire del Superbonus?

✓ Parti comuni di un edificio

✓ Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa

✓ Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. «villette a schiera»).


Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Quali interventi di riqualificazione energetica sono agevolati?

a) Interventi di isolamento termico di almeno il 25% delle superfici lorde disperdenti dell’involucro, orizzontali e inclinate. L’agevolazione riguarda l’intero edificio e/o l'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (per esempio le villette a schiera);

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;

c) Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno (cd. «villette a schiera»), di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.

Si precisa che per tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi sopra previsti (a, b, c) le percentuali di detrazione previste dalla norma (50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) si innalzano alla stessa aliquota dell’intervento trainante.

Qualora l'edificio sia sottoposto a vincoli (culturali/paesaggistici ex DLgs 42/2004) o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica agli interventi del presente punto anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie sopra evidenziate, fermo restando l’obbligo del miglioramento della classe energetica.


Quali requisiti devono avere gli interventi di riqualificazione energetica per accedere al Superbonus?

  • Rispettare le prescrizioni del “decreto requisiti” pubblicato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
  • Assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Per gli interventi di Superbonus, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti:

  • Il rispetto dei requisiti minimi previsti
  • La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori ai sensi del “decreto asseverazioni” pubblicato dal Ministro dello Sviluppo Economico.Quali sono i limiti di spesa per gli interventi che accedono al Superbonus?

✓ Per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»);

fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;

fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.


✓ Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari,

fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


✓ Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, eseguiti su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»), la detrazione è calcolata su un ammontare di spese fino a 30.000 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


Come avviene la detrazione Superbonus?

La detrazione Superbonus è ripartita in 5 quote annuali di pari importo (per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la detrazione viene ripartita in 4 quote annuali)

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per approfondire l'argomento e scaricare la guida "Superbonus 110%".energia.


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