Approfondimenti tecnici sulle normative

Ecobonus 2023: cos’è e come sfruttarlo tra interventi e dettagli

Ecobonus è il termine con il quale il governo ha inquadrato una serie di incentivi legati a incoraggiare i lavori edili e di impiantistica così da migliorare l’efficienza energetica del patrimonio abitativo nazionale.Questa è l'area di testo per questo paragrafo. 

Disciplina sanzionatoria e Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra

Sulla Gazzetta Ufficiale del 02/01/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi connessi alla Banca Dati F-Gas 

Distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale

Una recente sentenza ci aiuta a capire quali sono le condizioni necessarie per distaccarsi dall' impianto centralizzato.


UNI 10389-1: analisi dei prodotti della combustione e misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore.

Scarico a parete

Casi in cui è possibile andare in deroga all'obbligo di sbocco dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.


Le linee guida CIG n. 1 sulla Dichiarazione di Conformità e n.11 sugli accertamenti della sicurezza

Guida al Distacco dal Centralizzato



Chi può staccarsi da riscaldamento centralizzato

L’art. 1118 co. 4 del Codice Civile recita: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.


Squilibri di funzionamento

La normativa parla di “notevole squilibrio termico”, lasciando trasparire che è accettato un lieve squilibrio dell’impianto.

Se lo squilibrio può non essere “notevole” con un distacco o due, potrebbe quasi sicuramente esserlo al terzo o al quarto (dipendendo dal numero delle unità servite).

Pertanto i primi condomini potranno distaccarsi, mentre quelli successivi, incorrendo nel divieto, dovranno astenersene.


Aggravi di spesa

La nuova norma UNI 10200:2013 distingue, tra gli aggravi di spesa, il Consumo volontario e il Consumo involontario.

Come si intuisce il consumo volontario è il calore utilmente impiegato per il riscaldamento degli ambienti, mentre il consumo involontario è quello riferito alle perdite energetiche che, pur non desiderate, costituiscono una quota parte del processo necessario per ottenere il servizio richiesto.

Già dalla definizione di “consumo involontario” risulta evidente che l’aggravio sarà sempre presente perché non esiste impianto termico con rendimento stagionale pari al 100% e quindi la quota parte di inefficienza costituisce un consumo involontario la cui spesa deve essere distribuita, in proporzione alla propria quota millesimale, tra tutti i condomini anche quelli con consumo nullo .


Procedure per il distacco

Per poter procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato bisogna che un tecnico rediga una relazione tecnica nel quale venga dimostrato che non vi siano “notevoli squilibri” di funzionamento all’impianto.

Con tale relazione il condomino può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento senza chiedere il benestare degli altri condomini.

Successivamente il condomino deve far eseguire i lavori ad una ditta specializzata che interrompe la continuità della colonne montanti in modo da ridurre al minimo le dispersioni termiche.

Sarà l’Assemblea di Condominio a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio) e, in caso di contrasto tra esse, vietare il distacco e, eventualmente, investire della questione l’Autorità Giudiziaria.

Infatti, se è nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla Legge (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331) deve ritenersi valida quella delibera che vieti il distacco in assenza delle condizioni previste.


Limitazioni al distacco dall’impianto centralizzato

Il distacco dall’impianto centralizzato può essere vietato da::

1) Regolamento di condominio «il regolamento di condominio ove di natura contrattuale ed espressamente riportato potrà continuare a negare la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto»

2) Regolamento edilizio Comunale o Regionale che potrebbero aver stabilito il divieto di distacco, avendo l’impianto centralizzato un impatto minore in termini di inquinamento ambientale»


Scarico a parete con caldaia a condensazione

L’art. 5 del DPR 412/93 così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs 102/2014, ribadisce la possibilità di scaricare a parete in situazioni specifiche, nel rispetto della normativa (il cui riferimento è la norma UNI 7129) e obbliga i Comuni ad adeguare i propri regolamenti.


Scaricare a parete è consentito ad esempio (art. 5, comma 9 bis), quando, in uno stabile plurifamiliare, si vuole o si deve sostituire una caldaia tradizionale a tiraggio naturale installata prima del 31 agosto 2013 e collegata ad una canna collettiva ramificata con una nuova caldaia a condensazione ad alto rendimento.

Questa eventualità diventa l’unica soluzione percorribile quando, all’atto della sostituzione del vecchio generatore di calore, si dovesse rilevare la mancata idoneità della canna collettiva esistente ed il condominio non fosse in grado o volesse adeguarla.

Come detto, la Legge Nazionale obbliga i comuni ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni vigenti e questo obbligo trova evidenza operativa in una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR), il quale ha annullato un’ordinanza del Comune di Gallarate (VA) con cui si vietava per l’appunto uno scarico a parete con una caldaia di tipo C (a camera stagna) a condensazione e a bassi NOx, in uno stabile la cui canna collettiva ramificata era stata giudicata non idonea da una ditta abilitata.

In altre parole, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 412/93 e nel rispetto della norma tecnica UNI 7129 circa il posizionamento del terminale di scarico, Comuni e ASL non possono vietare lo scarico a parete per le caldaie a condensazione.


Disciplina sanzionatoria e Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra



Sulla Gazzetta Ufficiale del 02/01/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi connessi alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018 (art.9). Il provvedimento è entrato in vigore il 17 gennaio 2020.

Diverse le sanzioni previste, per esempio, le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

È stato in precedenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 09/01/2019 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 attuativo del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il decreto è entrato in vigore il 24/01/2019 e va ad abrogare il precedente DPR 43/2012.

Il D.P.R. 146/18, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • stabilisce l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

Fermo restando il rinvio ai testi di legge che rappresentano l’unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, forniamo qui di seguito una sintesi con le novità più significative del D.P.R. 146/18 e del Dlgs 163/19.


UNI 10389-1: analisi dei prodotti della combustione e misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore.



Il 27 giugno è stata pubblicata la nuova edizione della UNI 10389-1, una norma molto nota e largamente utilizzata dagli operatori del settore per il controllo del rendimento di combustione degli apparecchi alimentati a gas e/o combustibile liquido. Non sono stata apportate modifiche sostanziali, piuttosto si è proceduto con una revisione finalizzata a uniformare le procedure tra tutti gli attori chiamati in causa per cui è venuta meno la distinzione tra manutentore ed operatore incaricato dall’Autorità Competente. I tempi per l’esecuzione delle misure sono stati ridotti ed è tornato obbligatorio il rilascio della stampa dei risultati dell’analisi di combustione anche da parte del manutentore, sebbene sia previsto che questo adempimento possa essere assolto anche per via informatizzata. È stata infine accantonata l’ipotesi di misurare in opera il tenore degli Ossidi di Azoto (NOx) in attesa di addivenire a procedure di misurazione condivise, significative e replicabili. Fermo restando il rinvio al testo della norma UNI 10389-1:2019 quale unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, di seguito sono analizzate e commentate le principali modifiche rispetto alla precedente edizione del 2009, la cui conoscenza si ritiene ovviamente acquisita.

  1. Scopo e campo di applicazione L’unica modifica riguarda l’esclusione della norma nel caso di misurazione dei parametri di combustione con strumentazione fissa.
  2. Riferimenti Nella norma viene ora richiamata la UNI CEI EN 50379-1 quale riferimento per le specifiche metrologiche degli strumenti utilizzati per le misurazioni delle caratteristiche dei gas combusti per apparecchi di riscaldamento. 
  3. Termini e definizioni, simboli e unità di misura La novità più rilevante consiste nella introduzione della definizione di “operatore” inteso, in senso volutamente generico, come un soggetto dotato di specifica competenza tecnica cui è affidato il compito di effettuare le verifiche di norma. Ruolo dell’operatore ed eventuali attività aggiuntive sono invece demandati alla legge la quale, a seconda dei casi, potrà prevedere anche specifiche abilitazioni e/o definire gli ambiti operativi entro i quali il tecnico potrà operare nell’effettuare le verifiche di norma. In altre parole, la distinzione di ruolo tra installatore, manutentore, ispettore o altro professionista, non trova più riscontro sulle procedure di verifiche previste dalla norma. Un’altra definizione degna di nota è quella di “stato di regime” che si intende raggiunto quando i parametri di combustione oscillano attorno a valori pressoché costanti, il che equivale a dire che il generatore non è in uno stato transitorio di accensione o di spegnimento (o di maggiore/minore richiesta di calore). È stata infine adottata la definizione di “portata termica”, espressa in kW, in luogo della ormai obsoleta definizione di potenza termica del focolare.
  4. Operazioni preliminari Grazie alla nuova definizione di operatore, vengono meno anche le procedure operative particolari che, nella precedente edizione della norma, distinguevano l’attività del manutentore da quella dell’ispettore incaricato dall’Autorità Competente. Naturalmente, a prescindere dal proprio ruolo, l’operatore deve eseguire il controllo nel rispetto della propria e dell’altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all’apparecchio o all’impianto, anche facendo riferimento a documentazioni tecniche, schemi e certificati relativi all’impianto stesso e ai suoi componenti e accessori, ove esistenti. In altre parole, a seconda del ruolo che riveste (manutentore, ispettore o altro) e di quanto prescrive la pertinente legislazione l'operatore potrà esigere dal responsabile dell'impianto la presentazione della suddetta documentazione e verificarne la congruità e completezza. Viene inoltre precisata la necessità di provvedere all'analisi dei prodotti della combustione anche all'atto della messa in servizio del generatore e, nel reintrodurre l’obbligo di rilascio della strisciata, si prevede la possibilità di stampare su supporto elettronico, in alternativa a quello cartaceo, i dati identificativi dell'apparecchio di misura e i risultati dell'analisi condotta. In numerose regioni infatti, è già operativo un catasto informatico degli impianti termici, che i manutentori e gli ispettori aggiornano inviando i rispettivi rapporti di prova sotto forma di file; la strisciata elettronica, prodotta direttamente dall'apparecchio di misura, evita il passaggio su carta e i possibili conseguenti errori di trascrizione.
  5. Misurazione in opera del rendimento di combustione Strumentazione Grazie al richiamo alla UNI CEI EN 50379-1 è stata eliminata la tabella con i parametri minimi richiesti allo strumento analizzatore che, si precisa ora, deve soddisfare i requisiti della norma su citata (considerato che la prima edizione della UNI CEI EN 50379-1 risale al 2006, è chiaro che gli strumenti realizzati in data antecedente non possono essere più ritenuti idonei). Condizioni di misurazione Tutte le misurazioni devono essere eseguite in condizioni di regime che si intendono raggiunte quando la temperatura dei prodotti della combustione assume valori pressocché costanti (± 2 °C ovvero dopo almeno 10 minuti dall’accensione nel caso di apparecchi collegati a canne collettive secondo la nota riportata in calce). Risultati La misurazione di ogni singolo parametro deve essere effettuata almeno tre volte, a intervalli di tempo non inferiori a 60 s (non più 120 s) per una durata complessiva della prova che diventa ora di 2 minuti a fronte dei 4 precedentemente previsti. Questa riduzione dei tempi è stata adottata per cercare di agevolare il tecnico nell’eseguire l’analisi di combustione con il generatore di calore a regime in funzione riscaldamento, senza incorrere nel rischio di vedere falsata la prova a causa della riduzione di portata termica conseguente alla modulazione che spesso interviene per via del tipico sovradimensionamento dei generatori di calore domestici. D’altro canto, un tempo di misurazione tanto ridotto, può indurre il tecnico in errate valutazioni circa l’effettivo conseguimento dello stato di regime sebbene, in questo senso, l’obbligo di rilascio della strisciata (analogica o digitale che sia) permetta di valutare, anche a posteriori, la correttezza del proprio operato. Naturalmente, in alternativa, è possibile effettuare le misurazioni in funzione acqua calda sanitaria, dove presente.
  6. Misurazione di CO e indice di fumosità Il paragrafo 6 della UNI 10389-1:2019 corrisponde al paragrafo 7 della precedente edizione: il calcolo del rendimento di combustione, per caldaie tradizionali e a condensazione, è stato spostato in Appendice B (normativa).
  7. Rapporto Il rapporto di prova può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Nell'Appendice A (informativa) ne è riportato un esempio fermo restando che, se l'operatore è chiamato a compilare un documento che contiene tutti i dati richiesti dalla norma (è il caso del manutentore che compila il rapporto di controllo di efficienza energetica previsto dalla vigente legislazione), quel documento è sostitutivo del rapporto. Si ribadisce comunque che la norma impone di allegare al rapporto (o documento sostitutivo) le strisciate prodotte dagli apparecchi di misura siano esse in formato cartaceo che elettronico


Linee guida CIG n. 1 sulla Dichiarazione di Conformità e n.11 sugli accertamenti della sicurezza



Il CIG ha pubblicato l’aggiornamento di due linee guida particolarmente interessanti per il settore post contatore.

Si tratta delle nuove edizioni della Linea Guida n. 1 che illustra le corrette modalità di “Compilazione della Dichiarazione di Conformità e degli allegati tecnici obbligatori (A.T.O.) per impianti alimentati a gas combustibile” e della Linea Guida n. 11 che riporta le necessarie indicazioni per l’“Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della Deliberazione 40/2014/R/gas della ARERA (già AEEGSI)”.

Gli aggiornamenti si sono resi necessari per tenere in debita considerazione le novità introdotte sia dalla pubblicazione di nuove disposizioni di regolazione emanate nel frattempo dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (dal 1° gennaio 2018 ARERA – Autorità di Regolazione Energia Rifiuti Ambiente), tra cui la Deliberazione 40/2014/R/Gas, sia di nuove norme pubblicate da UNI, tra le quali, si segnalano in particolare, la nuova edizione della norma UNI 7129 per gli impianti domestici e similari alimentati a gas e la norma UNI 11528 relativa invece agli impianti extradomestici.


Entrambi i documenti sono disponibili sul sito del CIG, nella sezione Pubblicazioni.

22 aprile 2024

Green Clima per la giornata mondiale della Terra

In occasione della giornata mondiale della Terra, vogliamo tutti riflettere sull'importanza di preservare e proteggere il nostro pianeta. Ogni azione, grande o piccola, può fare la differenza. Ridurre, riutilizzare, riciclare, risparmiare energia, scegliere prodotti sostenibili: sono solo alcune delle azioni che possiamo intraprendere nella nostra vita quotidiana per contribuire a un futuro più verde e sostenibile per tutti.


Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza, e insieme possiamo compiere grandi cambiamenti. Cerchiamo di essere consapevoli delle nostre azioni e dell'impatto che queste hanno sull'ambiente. Partecipiamo attivamente alle iniziative nella nostra comunità, educando e ispirando gli altri a prendersi cura della Terra.


Ricordiamoci che non abbiamo un pianeta B. Diamo il nostro contributo per preservare la bellezza e la diversità della Terra, affinché le generazioni future possano godere di un mondo sano e prospero.


Uniamoci per la Terra, oggi e ogni giorno.

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